Rami invadenti, confini superati fra giardini e piante, cosa fare e come comportarsi a livello legale fra vicini? Vediamo cosa dice la legge.
La vita in un condominio non è mai semplice, tante le difficoltà che possono sussistere nella convivenza nella stessa palazzina con inquilini maleducati o incuranti non solo delle regole ma del buon costume. Parliamo di difficoltà varie che possono sussistere, da questioni di rumore, a luci, telecamere e, infine, piante. Quante volte ci sarà capitato, soprattutto in situazioni condominiali che hanno giardini spaziosi, che le piante invadessero degli spazi privati, come una pianta rampicante che si aggrappa al balcone del vicino o una pianta che invada con i rami il giardino accanto. Cosa fare in questi casi?
Rami che invadono una propria privata: ecco cosa dice la legge
Essenziale, prima di tutto, parlare di educazione. Questo perché, se state leggendo questo articolo senza aver svolto dei precedenti passaggi, tutto quello che diremo potrebbe risultare troppo aggressivo e, ai fini della convivenza, inutile.
La prima cosa è sempre parlare. Sembra una frase scontata, ma il dialogo per trovare un accordo con i propri vicini è importante, soprattutto perché queste cose non è detto che siano colpose. Può succedere che la mancata cura di una pianta sia per distrazione, negligenza o, più semplicemente, per mancanze economiche sul mantenimento del proprio verde.
Questo non per giustificare delle situazioni al limite del giusto e del legale, ma che il punto di rottura non è sulle piante in sé, ma nei modi con cui i due condomini affrontano il problema. Quindi, prima di affrontare qualunque azione legale o individuale, è essenziale saper passare per il percorso del dialogo, affrontando il tema con il condomino che sta provocando, o subendo la situazione. Preso atto di un muro dialettico ed emotivo che viene messo davanti, si passa alla fase successiva.
Quando tagliare e non tagliare: ecco cosa dice la legge sui rami invadenti
La legge, in questo, non ci lascia indietro e cerca di regolare il contrasto fra le figure coinvolte. Entra in gioco l’articolo 896 del Codice Civile che afferma “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano ne suo fondo, salvi, però, in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.”
L’articolo di rende edotti anche sulla proprietà dei frutti “Se gli usi locali non dispongono diversamente i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti“. Questo non vale se i frutti sono ancora aggrappati ai rami che “se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il dispositivo dell’articolo 843“. Eccezioni importante la ritroviamo negli alberi piantati su strade pubbliche, su cui questo diritto non è possibile esercitarlo in quanto parte dell’accessorio dell’opera pubblica, ma possono richiedere un risarcimento danni a norma dell’articolo 46 della legge di espropriazione per pubblica utilità